Chi siamo
Opera Pia "Santa Maria del Ponte"
Costituzione dell’Ente
L’Ente Opera Pia Santa Maria del Ponte di Partinico, è stato fondato con R.D. del 17-12-1796 con la denominazione iniziale “Reclusorio di Santa Maria del Ponte”. In seguito con atto deliberativo del 1915 della Prefettura di Palermo, l’Ente ha assunto la denominazione “Opera Pia e Reclusorio di Santa Maria del Ponte”.
Il regolamento/statuto è stato adottato nel novembre del 1862 in seguito alla emanazione della legge numero 753 del 3 agosto 1862, legge Rattazzi.
Personalità Giuridica e Organo di Gestione
L’Opera Pia è un Ente morale di diritto pubblico amministrato da un Consiglio di Amministrazione.
Alla scadenza del suddetto CdA, nelle more della ricostituzione del nuovo consiglio, l’Assessore Regionale alla Famiglia e Politiche Sociale nomina un Commissario straordinario a gestire l’ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali è organismo unico di controllo di tutte le Opere Pie aventi sede nel territorio regionale.
Finalita’ statutarie Ente Opera Pia S. Maria del Ponte
La finalità primaria dello statuto prevedeva il ricovero con conseguente istruzione educazione morale e civile delle “giovinette” di buona educazione e di sani principi morali.
Negli anni l’Opera Pia ha continuato l’espletamento delle sue finalità allargando i suoi servizi, resi sempre in forma gratuita, a tutti coloro che sul territorio Partinicese e comuni viciniori manifestassero dei bisogni anche materiali.
Normative adottate per regolamentare le attivita’ e la gestione delle Opere Pie
La prima legge emanata a regolamentare le Opere Pie è stata la legge Rattazzi del 3 agosto del 11862, promulgata da Vittorio Emanuele II e ripartita in sette titoli, per complessivi 38 articoli, il cui regolamento è nel regio decreto numero 1007 del 27 novembre 1862. Con la suddetta legge si è sperimentato il primo difficile tentativo di disciplinare unitariamente le organizzazioni di beneficenza, prive di un modello gestionale chiaro e univoco, e trovò parziale attuazione in Italia.
Tra le norme venivano indicati i principali fini per le opere pie, tra i quali “il soccorso alle classi meno agiate, il prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione”. La legge disciplinava anche la conduzione delle opere pie ma, nonostante gli obblighi di compilare bilanci, statuti, registri e documentazione utile ad identificare il patrimonio dell’ente, questi organismi rimasero nella condizione della loro istituzione e furono frequenti i casi di malaffare.
La legge non intervenne nemmeno sulla loro classificazione giuridica: gli organismi continuarono ad operare in regimi misti di diritto pubblico e privato e di rendite sia di carattere fondiario sia da sussidi pubblici.
Per queste motivazioni nel 1890 è intervenuta la legge Crispi la quale ha dato un’accelerazione nella trasformazione delle opere pie da istituzioni private in pubbliche, subordinandole ad una serie di controlli e di ispezioni amministrative, venne decretata così la corposa legge numero 6972 del 17 luglio 1890, cosiddetta “legge Crispi”, denominata “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” ed emanata da Umberto I.
La legge, composta di 104 articoli, dedica l’intero titolo primo all’individuazione delle istituzioni benefiche; il secondo analizza la struttura dei consigli di amministrazione delle stesse, gli obblighi per i componenti ed i casi di incompatibilità alla nomina; nel terzo troviamo i doveri in materia di contabilità; il quarto è dedicato alla tutela da esercitarsi in alcuni settori ad opera della Giunta provinciale amministrativa; il quinto affronta gli aspetti connessi con la vigilanza e l’ingerenza governativa; il sesto è incentrato sulle riforme nell’amministrazione ed il mutare del fine istituzionale; il settimo, infine, affronta il domicilio di soccorso. La materia, grazie al politico riformatore siciliano, fu di fatto “nazionalizzata”, quindi sottratta all’iniziativa privata e lo Stato ne assunse l’assoluto monopolio. E’ stato delineato nettamente l’intervento dello Stato nell’attività assistenziale. Inoltre la beneficenza è stata concepita come risposta alle esigenze concrete e non quale strumento per la redenzione dei poveri. L’elezione dei consigli d’amministrazione venne demandata alla Giunta comunale.
Il carattere pubblico delle Ipab venne affermato nettamente nell’articolo 78: “Le istituzioni esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinione pubblica”. Inoltre rese obbligatorio l’ottenimento della personalità giuridica e dello status di ente morale. Non va trascurata la forte impronta anticlericale del provvedimento, che incluse la negazione al personale ecclesiastico di far parte dei Consigli di amministrazione, riservati ai soli rappresentanti dei benefattori e degli enti locali. Pur animata da buone intenzioni, la legge Crispi lasciò irrisolti numerosi problemi, tra cui il mancato coordinamento dell’assistenza e della beneficenza nelle sue varie forme e l’inefficienza dell’apparato pubblico.
In soccorso e a completamento della legge Crispi è intervenuta la cosiddetta “legge Giolitti” del 18 luglio 1904 che creò le Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza.
Ma nel periodo fascista (1923-1937) con regio decreto numero 2841 del 30 dicembre 1923, nuove norme hanno regolamentato le Opere Pie, a cominciare dalla denominazione che passò da Istituzioni pubbliche di beneficenza (IPB) a Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Il decreto snellì le amministrazioni, intensificando i controlli repressivi, e federò le Ipab per unificare i servizi amministrativi, in numerose opere pie vennero sostituiti i vecchi amministratori, per lo più cattolici e socialisti, con i nuovi di fede fascista. La riforma fu completata con l’adozione obbligatoria degli statuti, assenti in molte istituzioni perché caratterizzate da prassi secolari, ciò consentì di governare le nomine degli amministratori.
Con l’arrivo della Costituzione nel 1948, si riafferma il principio di assistenza come diritto sociale universale, quindi riconosciuto a tutti. L’art. 2 e l’art. 38 concretizza il diritto a ricevere assistenza sociale. Nell’articolo 117 viene affidato alle Regioni il potere di legiferare in materia di “Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica”.
Tutte le suddette normative se da un lato hanno dato modo di operare dall’altro hanno anche creato delle lacune amministrative. L’ultima legge che è intervenuta a regolamentare in generale i servizi assistenziali è la legge 328 del 2000 detta anche legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
All’articolo 10 la legge detta i principi per l’inserimento delle ex Ipab nella rete dei servizi sul territorio favorendone la trasformazione in Aziende di servizi alla persona (Asp). Quindi la norma le inserisce nella programmazione regionale e nella partecipazione e programmazione dei Piani di zona, prevedendo anche la possibilità della loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato. Obiettivo: la loro cosiddetta “depubblicizzazione”
Il successivo decreto legge numero 207 del 2001 riconduce le ex Ipab a due tipologie: quelle che mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico, cioè aziende pubbliche di servizio alla persona, e quelle che accedono alla “depubblicizzazione”, associazioni di diritto privato e fondazioni. Il decreto, al capo II, prevede che i rinnovati organismi possano assumere una capacità di diritto privato accedendo ad una serie di benefici previsti per le onlus, ad esempio le erogazioni liberali. La riforma delle Ipab ha portato le Regioni a trasformarle in buona parte in persone giuridiche di diritto privato.
Tuttavia la riforma ha avuto un’applicazione piuttosto disomogenea. Ciò a causa principalmente della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, che ha affidato la materia alla potestà legislativa regionale. Così mentre alcune Regioni si sono attenute scrupolosamente al dettato della legge, altre hanno valutato le disposizioni come meri orientamenti. La regione Sicilia rientra tra quelle che hanno valutato le disposizioni come meri orientamenti, pertanto ad oggi l’IPAB “ASSAP S.Maria del Ponte” è un ente pubblico.
Documento su origini, storia, attività e normative elaborato dal Commissario straordinario dell’ente Dott. Pietro Antonino Guzzo
Una tradizione di assistenza...
In rispetto delle finalità e in applicazione del concetto di assistenza e beneficienza, le attività da noi svolte sono realizzabili grazie all’impegno di personale qualificato che mette gratuitamente a disposizione il proprio tempo e la propria professionalità.